Il recupero del credito

Per recupero del credito si intende tutta quell’attività diretta a soddisfare in concreto le pretese del creditore, laddove ci si trovi in presenza di una situazione di inerzia da parte del debitore.

Il complesso delle attività esperibili in tal caso si articolano in 2 fasi:

a) fase stragiudiziale

In tale fase è consigliabile provare a risolvere il problema mediante un tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite, evitando così un possibile successivo contenzioso e una celere soddisfazione delle pretese creditorie.

Tale fase prende avvio con una lettera di costituzione in mora, che consiste nella richiesta fatta al debitore da parte del creditore, per iscritto, di adempiere l’obbligazione entro un determinato termine. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire la prova della data del ricevimento. La funzione precipua è quella di far decorrere il termine per la maturazione degli interessi moratori da ritardato pagamento, nonché interrompere il termine prescrizionale del credito

Nel caso in cui il debitore, nonostante le difficoltà, dimostri disponibilità ad adempire, sarà possibile per le parti accordarsi anche mediante un accordo transattivo (c.d. saldo e stralcio). In tale ipotesi, di consueto, l’accordo può prevedere per un pagamento rateale oppure il pagamento integrale di una somma inferiore a tacitazione delle pretese creditorie.

In caso di perdurante inadempimento, se si è già in possesso del titolo esecutivo, in cui sia accertata l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, si procederà alla notifica di quest’ultimo ed alla contestuale (o successiva) notifica dell’atto di precetto. Quest’ultimo è l’atto attraverso il quale si intima formalmente al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a 10 gg, decorso inutilmente il quale si potrà procedere ad esecuzione forzata.

In mancanza di un titolo esecutivo, ma in presenza di una prova scritta del credito, si dovrà prioritariamente munirsi di quest’ultimo mediante la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo.

b) fase giudiziale

Nel caso dell’espropriazione forzata per crediti di danaro ovvero nell’esecuzione forzata in forma generica, tale fase è caratterizzata dalla necessità di dare attuazione all’art. 2740 c.c. secondo cui: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Tale necessità impone di scegliere una tra le diverse forme di espropriazione previste nel nostro ordinamento:

  1. l’ espropriazione mobiliare: ha per oggetto beni mobili da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti;
  2. l’espropriazione presso terzi (artt. 543-554 CPC): è l’espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o crediti del debitore verso terzi (es. conti correnti);
  3. l’espropriazione immobiliare (artt. 555-598 CPC): ha per oggetto il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento sui beni immobili e loro pertinenze;

La scelta di cui sopra sarà chiaramente operata dal creditore in relazione alle risultanze emerse a seguito di indagini patrimoniali svolte sul debitore stesso (es. la consultazione dell’anagrafe tributaria cioè un registro dell’Agenzia dell’Entrate che indica tutti i redditi di proprietà dei contribuenti, ivi compresi i conti correnti).

Stante le peculiarità delle diverse forme di espropriazione, in linea generale il procedimento si articola in 3 ulteriori fasi:

  1. Il pignoramento: consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fà al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano e i frutti di esso (art. 492 c.p.c.). Il pignoramento deve essere compiuto prima che siano decorsi 90 giorni dalla notifica del precetto altrimenti diviene inefficace ed è necessario procedere ad una nuova notifica del precetto per iniziare l’esecuzione.
  2. la vendita o l’assegnazione del bene pignorato: legittimati a chiedere la vendita dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro, o la loro assegnazione sono: il creditore procedente e qualsiasi creditore intervenuto, purché munito di titolo esecutivo. L’istanza di assegnazione o di vendita si può presentare dopo 10 giorni dal pignoramento ed entro 45 giorni, pena l’inefficacia dello stesso (per le cose deteriorabili può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata) art. 501 c.p.c.. Il giudice competente fissa l’udienza per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, secondo i modi e le forme previste per le singole procedure espropriative. Nello specifico la vendita può svolgersi senza incanto (o mezzo commissionario) oppure all’incanto, quando il giudice ritenga probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma del 568 cpc, nonché per i beni mobili in base agli articoli 518 e 540 bis cpc.
  3. la distribuzione del ricavato: è l’ultima fase del processo di esecuzione e consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di realizzare il soddisfacimento delle pretese creditorie. In presenza di un unico debitore, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, disporrà a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In presenza di una pluralità di creditori, può essere disposto da questi ultimi un piano di riparto del ricavato dalla vendita, cosiddetto contratto plurilaterale di accertamento, che il giudice si limiterà ad approvare, oppure in mancanza di accordo sarà il giudice stesso a predisporlo.

E’ importante rilevare come nel corso del procedimento, possono intervenire ulteriori creditori rispetto al creditore procedente, nonché il suo naturale corso può arrestarsi per la proposizione di un’opposizione da parte del debitore o di un terzo.

Per conoscere le caratteristiche proprie di ogni singola procedura espropriativa o le singole fasi, si invita a leggere gli ulteriori contributi presenti sul blog cui si rinvia.

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