Tali atti hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata consentendogli in tal modo:
- da un lato, la possibilità di adempiere spontaneamente la propria obbligazione, evitando la esecuzione e le relative spese;
- dall’altro la possibilità di conoscere gli elementi della esecuzione preannunciata e di contestarne eventualmente la legittimità.
Tali atti preliminari sono previsti dall’articolo 479 c.p.c.: se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
Il titolo esecutivo
Articolo 474 comma 1 c.p.c. dispone infatti che l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Il titolo esecutivo è l’atto in base al quale è possibile iniziare l’esecuzione forzata. E’ il documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui risulti un diritto di credito:
- certo, non vi siano dubbi sulla sua esistenza;
- liquido, determinato nel suo ammontare;
- esigibile, non sottoposto a condizione, nè a termine.
Sono titoli esecutivi c.d. giudiziali (474 co. 2 c.p.c. ) :
- le sentenze passate in giudicato;
- le sentenze di primo grado di condanna ex lege provvisoriamente esecutive (art. 282 c.p.c.);
- i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: alcune ordinanze come quelle all’articolo 179 c.p.c., i verbali di conciliazione, decreti ingiuntivi, licenze e sfratti convalidati, ordinanza ex articoli 186 bis ter e quater ecc…;
la categoria dei titoli c.d. stragiudiziali:
- le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (assegno bancario e assegno circolare);
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (Un contratto o un atto unilaterale, come una ricognizione di debito o una promessa di pagamento ex art.1988 c.p.c.).
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. La nozione di scrittura privata autenticata presuppone che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e che questi, previamente accertata l’identità della persona che sottoscrive, attesti, nelle forme che specificatamente disciplinano la sua attività, che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza. Analoga efficacia probatoria attribuita alla scrittura prodotta in giudizio è riconosciuta da chi ne appare l’autore o non disconosciuta (articolo 215 c.p.c.), ovvero alla scrittura la cui paternità sia stata giudizialmente accertata all’esito di un giudizio di verificazione (articolo 216 e seguenti c.p.c.).
Pertanto è richiesto:
- il Possesso del titolo: mentre per le cambiali e gli altri titoli di credito il possessore può senz’altro iniziare l’esecuzione, l’articolo 475 c.p.c. dispone che le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale per valere come titolo esecutivo devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica Italiana – in nome della legge…” e nell’apposizione da parte del cancelliere notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia della seguente formula: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrere, quando ne siano legalmente richiesti”.
- la notificazione del titolo esecutivo: La notificazione del titolo esecutivo consiste nella consegna al debitore, nei modi determinati dalla legge, di una copia autentica del titolo esecutivo eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario a seguito di richiesta del creditore. La notifica del titolo esecutivo normalmente precede la notifica del precetto; Tuttavia la legge ammette la possibilità che il precetto sia redatto di seguito al titolo esecutivo e che vengano notificati insieme con esso, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente articolo 479 ultimo comma c.p.c..

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