Il gratuito patrocinio è l’istituto che consente alle persone meno abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi dalle altrui pretese in attuazione dell’articolo art. 24 della Costituzione, che prevede l’uguaglianza nella tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
Come sappiamo uno dei maggiori ostacoli all’accesso alla tutela dei propri diritti è costituito dalla difficoltà di sostenere la spesa relativa agli onorari di un avvocato, il quale è l’unico soggetto abilitato per l’ordinamento ed in grado di offrire una competenza tecnica adeguata.
Requisiti:
per essere ammesso il soggetto non deve essere titolare di un reddito imponibile superiore a € 11.493,82;
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
-i cittadini italiani;
-gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
-gli apolidi (soggetti privi di cittadinanza);
-gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Procedimento:
- in sede civile:
- l’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato ed inviata a mezzo raccomandata a/r al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente oppure consegnata personalmente. Il Consiglio dell’Ordine diventerà l’organo competente a valutare l’istanza di ammissione al patrocinio in sede civile; tale istanza può anche essere presentata dal difensore di fiducia prescelto;
- il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo oppure quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito;
- Il Consiglio dell’Ordine nei 10 giorni successivi alla presentazione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, decide sull’ammissione al gratuito patrocinio. Se il consiglio respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio di merito;
- il decreto di pagamento è emesso dal giudice competente contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
- Il patrocinio a spese dello stato nel processo civile non vale ad addossare allo Stato anche le spese che egli è condannato a pagare.
- in sede penale:
- istanza sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore o dal difensore (anche in udienza) oppure tramite racc. A/R;
- da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le relative pagine sul sito del consiglio dell’ordine di competenza.
