L’atto di precetto

Il precetto consiste nella formale intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che mancando l’adempimento, si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).

Tale avvertimento è:

  • generico se si limita a preannunciare la espropriazione;
  • è specifico se preannuncia l’esecuzione in forma specifica.

Il precetto è un atto recettizio in quanto non produce alcun effetto se non è portato previamente a conoscenza del suo destinatario.

Il precetto deve contenere a pena di nullità:

  • l’indicazione delle parti;
  • la data di notificazione del titolo esecutivo (se è stata fatta separatamente);
  • la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. In questo caso l’ufficiale giudiziario prima della relazione di notifica, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (c.d. collazione del titolo).
  • La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, comporre la situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo o proponendo agli stessi un piano del consumatore ai sensi della L.3 del 2012.
  • Il difetto di sottoscrizione, anche se non è motivo di nullità, è deducibile con l’opposizione dell’intimato. 
  • Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 c.p.c. e seguenti o contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo.

La nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto comporta la necessità di una nuova notificazione.

Termini:

  • il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.
  • Ai sensi dell’articolo 482 CPC esecuzione forzata non si può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso, ma il Presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato per l’esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

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