L’espropriazione mobiliare presso Il debitore ha per oggetto beni mobili da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
Una volta notificato il titolo esecutivo e il precetto, il creditore, che voglia procedere con l’espropriazione mobiliare presso il debitore, deve recarsi dall’ufficiale giudiziario richiedendogli di provvedere al pignoramento, previa esibizione dei suddetti titoli.
L’articolo 513 c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario possa ricercare le cose da pignorare:
• nella casa del debitore
• negli altri luoghi a lui appartenenti
• sulla stessa persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
• L’ufficiale giudiziario se autorizzato dal Presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato può pignorare anche cose determinate che non si trovano in luoghi del debitore, ma delle quali Il debitore possa direttamente disporne.
Le varie fasi del pignoramento mobiliare sono:
– la ricerca del bene da pignorare;
– la scelta degli oggetti nei limiti del credito e delle spese presumibili;
– l’apprensione del bene: nell’atto pratico si tratta di descrivere le cose, nonché il loro stato mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, nel verbale che l’ufficiale giudiziario va compilando delle sue operazioni, con determinazione approssimativa di quello che sarà il valore di realizzo.
– L’ingiunzione di astenersi da qualunque atto di disponibilità fatta al debitore o se questi non è presente a persona della famiglia o addetta alla casa comunque non minore degli anni 14, alle quali consegna un avviso dell’ingiunzione stessa per Il debitore, e in mancanza di dette persone, affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento;
– Nomina del custode: che può essere un terzo o come spesso avviene lo stesso debitore. Nel caso che si tratti di danaro, titoli di credito o oggetti preziosi, la consegna va fatta al cancelliere dell’ufficio giudiziario competente, che provvede alla custodia del denaro nelle forme dei depositi giudiziari, ed alla custodia dei titoli di credito e degli oggetti preziosi nel modo stabilito dal giudice dell’esecuzione.
- Compiute le predette operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.
- Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale (gdp dal 31-10-2021) competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro 15 giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini sopracitati.
- Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’art. 497, copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui sopra sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore.
- Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
- il giudice provvede allo stesso modo, su istanza dei creditori, quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori.(540bis)
L’assegnazione e la vendita (art. 529 cpc)
Decorso il termine di 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere:
- la distribuzione del danaro;
- possono chiedere anche l’assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato;
- la vendita di tutti gli altri beni.
Al ricorso, con cui si presenta istanza di vendita o assegnazione, si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Sull’istanza il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita [534, 535; disp. att. 162].
Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.
la vendita può essere in 2 modi:
- vendita senza incanto o a mezzo commissionario (art 532-533): Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita [disp. att. 159 2, 167] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’art. 169-sexies delle disposizioni attuative, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
- vendita all’incanto (art 534-540 cpc): In questo caso il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora ed il luogo della vendita. Questa può essere affidata al cancelliere, all’ufficiale giudiziario oppure ad un istituto apposito. Stabilisce il prezzo di apertura dell’incanto oppure dispone che la vendita avvenga al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo, se le circostanze lo consigliano (art. 535 cpc).
La distribuzione della somma ricavata
Per quanto concerne le modalità e le forme, valgono le regole che abbiamo già visto in generale per l’espropriazione forzata. La distribuzione, infatti, può avvenire in forma amichevole, se il piano di ripartizione viene concordato dai creditori ed il giudice, sentito il debitore, lo approva; oppure con una distribuzione giudiziale se non è raggiunto l’accordo oppure il giudice non approva il piano e decide autonomamente.-

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