L’espropriazione presso terzi

L’espropriazione presso terzi è l’espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o crediti del debitore verso terzi.

Sotto tale denominazione sono ricompresi due diversi istituti:
L’espropriazione dei crediti che il debitore ha verso terzi (es. crediti che il debitore vanta nei confronti di una banca, come nel caso della titolarità di un conto corrente);
l’espropriazione di mobili in possesso del terzo (e di cui il debitore non abbia la diretta disponibilità).

Sono necessari partecipanti a questa forma di espropriazione:
il creditore procedente, che è parte attiva in senso sostanziale e processuale;
Il debitore che è parte passiva in senso sostanziale e processuale;
il terzo che è parte soltanto agli effetti processuali.

Il procedimento:

Il pignoramento: tende al duplice scopo di impedire al terzo di pagare o consegnare la cosa al debitore e di accertare che il credito del debitore o la cosa di proprietà dello stesso esistono. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti cpc.

L’atto deve contenere (543 cpc):

1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;

2-a) l’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492 cpc di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre tali beni alla garanzia del credito;

3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del procedimento. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui sopra sono depositate oltre il termine di 30 giorni dalla consegna al creditore.

Il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, deve specificare:

  • di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [553].
  • Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato [678; c.c. 1264]. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso.

Per quanto riguarda l’intervento di altri creditori l’assegnazione e la vendita si applicano le disposizioni previste per l’espropriazione mobiliare presso Il debitore.

L’unica particolarità riguarda le 2 forme di assegnazione, ed è la seguente (art. 553 cpc):

  • Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
  • Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate per la vendita di cose mobili.

Alla fase della distribuzione del ricavato si applica la disciplina prevista per l’espropriazione presso il debitore.

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