Possiedo la prova scritta di un credito, ma il debitore nonostante i solleciti non vuole adempiere, come posso procedere?
In questo caso si deve ricorrere prima al procedimento di ingiunzione, che è una forma speciale e abbreviata del normale processo di condanna. Esso si caratterizza per una cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si ottiene un decreto di condanna in tempi piuttosto celeri.
Chi può ottenere un decreto ingiuntivo?
- chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili,
- o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata,
- avvocati,cancellieri, ufficiali giudiziari o chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo, se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte (vedi anche 636).
- i notai a norma della loro legge professionale, oppure altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi (vedi anche 636).
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
Quali sono le prove scritte?
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo 633, le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Qual’è il procedimento?
- la domanda d’ingiunzione si propone con ricorso al giudice competente; e deve contenere, oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc:
- l’indicazione delle prove che si producono [634, 635].
- l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [82, 86], la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria[art. 645 del c.p.c.].
- Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte.
- Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
- Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano (tra cui la prova scritta del credito); questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641.
- Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro 30 giorni dal deposito del ricorso: ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 cpc nel termine di 40 giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
In particolare:
- Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. (ipotesi obbligatoria)
- anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. (ipotesi facoltativa).
Ed infine:
- L’ originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [disp. att. 35].
- Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. Att. 43 3] entro il termine di 60 gg dalla pronuncia, o 90 gg se al di fuori del territorio della Repubblica, altrimenti il decreto diviene inefficace. La notificazione determina la pendenza della lite.
- Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, (il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto) oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita.

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