La Legge Pinto (n. 89 del 2001) garantisce il diritto di ogni persona a un processo equo, pubblico e rapido, come previsto dall’art. 6 della CEDU. In caso di superamento dei termini di ragionevole durata del processo, si può chiedere un risarcimento per equa riparazione.
Tale disciplina si applica a tutti i processi civili, penali, amministrativi, fallimentari e tributari, considerando quale limite di ragionevole durata in 3 anni per i procedimenti di primo grado, 2 anni per i procedimenti di secondo grado, 1 anno per il giudizio di legittimità, 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata e 6 anni per le procedure concorsuali.
Pertanto, se si è parte in un processo e la sua durata complessiva ha superato i termini ritenuti ragionevoli dalla legge, si è in presenza di un danno risarcibile.
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