È nullo l’avviso di accertamento notificato per posta se l’ufficio non dimostra l’espletamento del corretto iter notificatorio in caso di temporanea assenza del destinatario, producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (cosiddetta Cad) del plico contenente l’atto impositivo (sentenza 695/4/2022 -ctr piemonte).
L’anno scorso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno formulato il principio di diritto per cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cassazione, Sezioni Unite, 10012/2021).
Tale principio è ormai ampiamente seguito anche dalle commissioni tributarie, secondo le quali nel caso in cui il contribuente eccepisca in giudizio di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto impositivo e, in particolare, a causa della sua temporanea assenza, di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (Cad), in questo caso è onere processuale dell’agenzia delle Entrate provare il contrario. Tutto ciò mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente la Cad, non essendo sufficiente per l’ente impositore produrre giudizialmente soltanto l’avviso di ricevimento della prima raccomandata (quella contenente l’avviso di accertamento notificando), con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell’avvenuta spedizione della seconda raccomandata prescritta dall’articolo 8 della legge 890/1982 (Cad).
Pertanto è nullo l’avviso di accertamento notificato per posta se l’ufficio non dimostra l’espletamento del corretto iter notificatorio in caso di temporanea assenza del destinatario, producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (cosiddetta Cad) del plico contenente l’atto impositivo. Lo ha stabilito la Ctr del Piemonte con la sentenza 695/4/2022 (presidente Puccinelli, relatore Borgna).
Questo aspetto è solo uno dei motivi per i quali un atto impositivo può essere impugnato. Per avere ulteriori informazioni consulta le altre risorse sul blog oppure se hai bisogno di una consulenza contattaci tramite la sezione dedicata.
Avv. Laura Galatà Pellegrini
